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Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto

L’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024), ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone
con disabilità:
Art. 4 co. 1 d.lgs. 62/2024
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità»,
«disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».
Si richiama l’attenzione su tale previsione legislativa, alla quale occorrerà conformarsi sia nella comunicazione (comunicati stampa, siti internet, …) sia nell’attività amministrativa (decretazione, provvedimenti, modulistica, …).
m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0151982.25-10-2024-terminoligia-inclusione

 

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