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PERSONALE ATA: IL NUOVO CONTRATTO PREVEDE 18 ORE DI PERMESSO PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O ESAMI DIAGNOSTICI

Il nuovo CCNL 19 aprile 2018, al Titolo IV – Personale Ata art. 33, ha previsto nuove tipologie di permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007.

Tra queste ci sono anche i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Tali permessi:

sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo;
sono retribuiti allo stesso modo previsto per le assenze dovute a malattia;
non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (se fruite ad ore).
N.B.: Nel caso in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.
I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.
Rispetto alla malattia, l’assenza può essere giustificata, anche in ordine all’orario, mediante attestazione da parte del medico, oppure da parte del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.

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