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Mobilita’: sottoscritto il CCNI

Mobilità scuola: sottoscritto il CCNI

Inizia ora il previsto iter di verifica e autorizzazione

02/01/2019

È stata siglata il 31 dicembre 2018, l´Ipotesi di Contratto integrativo di mobilità per il triennio 2019/2022 riguardante il personale docente, educativo e ATA della scuola.

Come già riferito, la Gilda ha rifiutato di firmare il contratto sulla mobilità per 4 anni di seguito, perché conteneva le disposizioni di attuazione del sistema degli ambiti e della chiamata diretta previsti dalla legge 107/2015. Quest´anno, invece, ha dato l´ok all´accordo perchè il governo ha deciso di cancellare gli ambiti e la chiamata diretta ripristinando il diritto alla titolarità della sede per tutti i docenti.

Riportiamo le novità dell´ipotesi di CCNI, che inizia ora il previsto iter di verifica e autorizzazione.

15 preferenze su scuole, comuni, distretti e province 
I docenti che presenteranno la domanda di trasferimento o di passaggio (di cattedra o di ruolo) potranno esprimere 15 preferenze analitiche e/o sintetiche indicando le scuole e/o i comuni e/o i distretti e/o le province. E coloro che otterranno il trasferimento o il passaggio acquisiranno la titolarità sulla sede di destinazione. Il nuovo contratto prevede la disapplicazione degli ambiti e la chiamata diretta al fine di conformarsi preventivamente alle disposizioni in tal senso previste dal disegno di legge di bilancio attualmente all´esame del Senato.

Continuità e punteggi anche per le assegnazioni ai plessi
Accogliendo una proposta avanzata dalla Gilda, nell´ipotesi di contratto sulla mobilità è stata inserita una clausola che vieta ai dirigenti scolastici di trasferire “a piacere” i docenti da un comune all´altro. Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che i presidi, per assegnare i docenti ai plessi e alle sezioni staccate ubicate in altri comuni, debbano, necessariamente, garantire agli alunni la continuità didattica e il principio del maggiore punteggio dei docenti scorrendo la graduatoria di istituto. Il vincolo poggia sulla necessità di evitare che gli alunni cambino insegnante frequentemente e, al tempo stesso, garantisce il rispetto del principio del merito prevedendo che, in caso di riduzione del numero delle classi, il docente da trasferire ad altro comune debba essere individuato nell´insegnante con meno titoli.

Licei musicali
Il nuovo accordo prevede anche una disciplina transitoria che garantisce la continuità didattica nelle discipline di indirizzo dei licei musicali. Alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) verso queste particolari tipologie di scuole sarà destinato il 50% delle disponibilità. Il restante 50% andrà alle immissioni in ruolo. Le domande saranno presentate in formato cartaceo. Gli uffici compileranno una graduatoria con gli aventi titolo, graduati secondo il servizio specifico prestato nei licei musicali. Fermo restando il diritto di graduatoria, se tra gli aventi titolo risulteranno docenti nei confronti dei quali potrà essere disposta la conferma nel liceo di attuale servizio, gli aventi diritto saranno confermati con priorità. Dopo di che saranno effettuati i trasferimenti. Sulle sedi residue saranno effettuati gli ulteriori passaggi degli aventi titolo (che non avranno ottenuto la conferma) presenti in graduatoria fino alla concorrenza del 50% dei posti accantonati per la mobilità professionale. Se rimarranno altri posti, saranno assegnati in sede di mobilità interprovinciale.

Blocco triennale solo se il trasferimento è su scuola o distretto subcomunale
Il blocco triennale sulla sede di destinazione in caso di accoglimento della domanda di trasferimento o passaggio opererà solo nel caso in cui il docente dovesse ottenere un´istituzione scolastica per effetto della soddisfazione di una preferenza puntuale su scuola o, nelle città metropolitane, di una preferenza relativa a distretto sub-comunale.

Aliquote

Per quanto riguarda le aliquote è stato pattuito quanto segue.
Fermo restando il 50% di disponibilità riservato alle immissioni in ruolo, il restante 50% sarà così ripartito, anno per anno, nel prossimo triennio:
– 2019-20: 40 % ai trasferimenti interprovinciali e 10% ai passaggi
– 2020-21: 30% ai trasferimenti interprovinciali e 20% ai passaggi;
– 2021/22: 25% ai trasferimenti interprovinciali e 25% ai passaggi.

Durata del contratto

Il contratto avrà validità triennale, ma le parti hanno convenuto che le trattative potranno essere riaperte qualora dovessero intervenire innovazione legislative che dovessero rendere necessarie eventuali modifiche delle disposizioni contenute nell´accordo.

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