Le motivazioni:
Il sindacato locale è legittimato ad accedere agli atti richiesti (retribuzione nominativa di salario accessorio) contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte.
Il CCNL del 19 aprile 2018 dà facoltà di accesso ai sindacati agli atti di cui si parla in forza del diritto all’informazione previsti dall’art. 5 comma 1 e 4.
La documentazione contenente i dati in forma integrata o parzialmente disaggregata non è sufficiente.
Il diritto alla riservatezza non è una giustificazione perché non si tratta di dati sensibili.
Senza l’informazione su questi dati non è possibile l’esercizio dei diritti sindacali.
La legge 241/90 è la base giuridica dell’accesso perché essa garantisce sempre l’accesso ai dati amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici (art 24 comma 7).
Già il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo senso con una sentenza del 20 luglio 2018 n. 4417.
sentenza_tar_fvg_accesso_dati_individuali