Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Indicazioni operative
Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e le integrazioni alla circolare n. 30142 del 1° ottobre 2021.
L’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel modificare l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fissa il termine finale del 28 febbraio 2022 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio.
La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).
Il comma 94 del medesimo articolo ha invece introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico “opzione donna” il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico.