DECRETO 20 aprile 2020
Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201).
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 4 -bis del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b) titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c) titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’art. 1, comma 181, lettera b) , numero 2.1 della legge.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione
alla procedura concorsuale.
4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.
5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 7.
Istanze di partecipazione ai concorsi
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo, i candidati in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 e, in via transitoria, all’art. 20, commi 1 e 3, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità
diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate irricevibili.