Domande dal 28 agosto al 1 settembre
La procedura della Call veloce è disciplinata dal Decreto Ministeriale n.25 del 08 giugno 2020
Assunzione per chiamata su posti vacanti e disponibili al termine delle operazioni annuali di immissione in ruolo
Il decreto 25 dell’8 giugno 2020 disciplina, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura.
Articolo 2
(Destinatari della procedura)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, del Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo
indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento.
4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei
contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del Decreto legge.